ACCESSO AGLI ATTI
In allegato i moduli per la formalizzazione delle richieste di accesso.
Ricordiamo che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, stabilito dalla Legge 7/08/1990, n. 241 consiste nella facoltà, per gli interessati, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
L'accesso civico semplice, regolato dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere pubblici, ma che non sono stati pubblicati. In pratica, è un rimedio per la mancata pubblicazione di dati e documenti che dovrebbero essere disponibili online.
L'accesso civico generalizzato, regolato dal Decreto Legislativo n. 33/2013, è il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche se non soggetti a pubblicazione obbligatoria. Questo diritto è esercitabile senza necessità di dimostrare un interesse specifico, e mira a promuovere la trasparenza e il controllo sull'operato della pubblica amministrazione.
Ultima revisione il 23-06-2025 da CINZIA PETTINELLI