Tasse scolastiche

Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e il quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche sono:

- tassa di iscrizione: € 6,04 è esigibile all'atto dell'iscrizione al IV anno;

- tassa di frequenza: € 15,13 è esigibile all'atto dell'iscrizione al IV e V anno,

(la tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola).

- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09,

(deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami)

- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13

(deve essere corrisposta al momento della consegna del titolo di studio).

Si possono effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati allo studente, che  sono stati notificati (per e-mail) dalla scuola di frequenza, oppure fare versamenti volontari per ogni causale di pagamento elettronico, che le scuole o il Ministero hanno reso eseguibile tramite Pago In Rete.

Esonero dalle tasse scolastiche

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, oltre all'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi, non aver ricevuto una sanzione  disciplinare e non essere ripetente, può essere consentito:

- per merito (sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994);

- per motivi economici (esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 DM n. 390 del 19 aprile 2019);

- per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili; d) essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Ultima revisione il 11-07-2023 da Roberta Corso